STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE CULTURALE PENELOPE E.T.S.”

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

E’ costituita l’associazione culturale, ricreativa per l’attività di promozione culturale e simili denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE PENELOPE E.T.S.”, con sede in Barberino di Mugello (FI), via di Castello n. 3 ed ha durata illimitata.

Art. 2

L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci fondatori, in via esclusiva o principale, di condividere la promozione culturale presentata sotto varie forme, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; compresa la socializzazione e momenti di cultura indirizzati a coinvolgere più soggetti possibili dentro e fuori i confini del comune di Barberino di Mugello (FI).

Art. 3

L’Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura nelle forme più varie della sua concezione oltre a valorizzare le tradizioni locali.

In particolare l’Associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare la conoscenza delle tradizioni e della cultura artigianale e della manualità del territorio anche in rapporto ed interscambio con le emergenti realtà dell’immigrazione.

b) promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche e con il mondo dell’associazionismo azioni di sensibilizzazione e progetti educativi relativi all’arte, al teatro, alla lettura, alla musica ed ogni altro aspetto della cultura.

c) promuovere una più ampia conoscenza delle arti visive (compresa la fotografia) con particolare attenzione sia alle esperienze dei giovani artisti che al recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio.

d) promuovere, anche attraverso la costituzione interna di piccoli gruppi, attività che consentano l’apprendimento, lo sviluppo e l’accrescimento di competenze specifiche relative al mondo dell’artigianato e dell’arte in genere.

e) promuovere l’interscambio fra associazioni similari del territorio, ed oltre, anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali ed internazionali.

f) svolgere attività di consulenza, collaborazione e servizio con enti, biblioteche, associazioni, privati, relativamente con la propria missione istituzionale.

g) Realizzare progetti di collaborazione con aziende e/o privati per la promozione dell’artigianato ecosostenibile.

Per il conseguimento dei propri scopi l’associazione culturale Penelope potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

  • eventi

  • mostre (fotografiche, d’arte, ecc)

  • corsi

  • stage

  • laboratori

  • campagne informative.

  • seminari

  • concerti

  • presentazioni letterarie

  • salotti letterari e conversazioni con autori

  • proiezioni di film e documentari

  • attività di found raising (raccolta di fondi per progetti culturali)

  • attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Titolo Il

I SOCI

Art. 4

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, e ne accettino lo statuto e intendano partecipare all’attività associativa.

Sono previsti nomine di soci emeriti per quei soggetti che a giudizio del Direttivo abbiamo svolto o svolgano collaborazione particolare per la loro esperienza.

Art. 5

La qualifica di socio, a seguito di domanda scritta dell’interessato al Consiglio Direttivo, si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono fare domanda di ammissione presentata anche coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, purché sia sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 6

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ed hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; mentre i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

Art. 7

I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, recesso, esclusione per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 9

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 10

L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i volontari, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo III

L’ASSEMBLEA

Art. 11

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 12

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità che l’Associazione si prefigge.

E’ inoltre convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, oppure a mezzo telematico tramite posta elettronica, o telefonica a mezzo messaggio SMS o messaggio WhatsApp. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 14

Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 15

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 16, comma 2.

Art. 16

L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; ogni cinque anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, che sarà destinato ad ente pubblico o associazione territoriale paritetica, è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Tutti i componenti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

  1. stabilire annualmente il calendario delle attività associative

  2. fissare la data dell’assemblea annuale;

  3. redigere il rendiconto annuale;

  4. fissare la quota associativa da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  5. predisporre la relazione dell’attività svolta;

  6. presentare le attività programmate per il futuro anno sociale;

  7. assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività;

  8. adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

  9. attuare le deliberazioni dell’Assemblea;

  10. proporre all’Assemblea l’espulsione di soci;

  11. formulare i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 19

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. Nell’ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, un Tesoriere ed un Segretario.

Art. 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare chi ne manifesta la disponibilità dopo essere stato contattato dai componenti il Consiglio Direttivo stesso, i consiglieri subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario; in presenza, oppure in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza/teleconferenza), a condizione che:

  • il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

    Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

    Le cariche direttive sono a titolo gratuito. I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche simili in altre associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione.

Art. 22

ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento.

Titolo V

IL PATRIMONIO

Art. 23

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione. L’Associazione può trarre risorse economiche anche da donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Le quote associative sono personali e non possono essere trasmesse ad altro soggetto.

Art. 24

L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale, costituito da rendiconto di cassa e bilancio d’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Eventuali attività diverse svolte nel corso dell’esercizio saranno specificate e documentate all’interno del bilancio d’esercizio.

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Art. 25

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo.

Barberino di Mugello 27/02/2023